Circa un anno fa siamo stati tra i primissimi a denunciare il DDL 1004, promosso dai senatori leghisti Romeo, Pirovano e Bergesio, mirante a “contrastare gli atti di antisemitismo”, presentato in Senato il 30 gennaio 2024, a genocidio in corso, per contrastare la lotta contro lo stato di Israele e i suoi protettori, e arginare o minare il movimento di sostegno al popolo e alla resistenza palestinese.

In tutta Europa si moltiplicano i provvedimenti di polizia e anche le disposizioni legislative di nuovo conio per stroncare ogni forma di critica e, tanto più, di aperta contrapposizione all’azione colonialista e genocida dello stato di Israele. E l’Italia del governo delle destre tra le più islamofobe e arabofobe d’Europa non poteva mancare di essere … Leggi tuttoEcco il nuovo DDL-bavaglio, apprestato per colpire ogni forma di critica (e tanto più di lotta) allo stato di Israele e al sionismo
Nel frattempo, visto l’allargamento del movimento per la Palestina, il governo Meloni ha ritenuto quello strumento di criminalizzazione dell’anti-sionismo insufficiente, incompleto. Ed eccone una nuova versione più articolata e indurita, presentata il 6 agosto 2025, proprio quando il genocidio era arrivato al suo acme, finalizzata a rafforzare la protezione legale e politica dei suoi autori e dei suoi complici.
Il DDL 1627-Gasparri, infatti, ricorre ad una formula ancora più solenne di quella del DDL 1004 (che comunque resta in campo) nell’adottare “l’integrale definizione operativa di antisemitismo approvata nell’Assemblea plenaria dell’IHRA (International Holocaust RemembranceAlliance) svoltasi a Bucarest il 26 maggio 2016″: questa volta non è la singola legge a far propria questa definizione, bensì “la Repubblica italiana“. E, a differenza del DDL leghista, parla di adozione “integrale”, inclusi cioè anche le “spiegazioni” e gli “esempi” che la corredano. Le spiegazioni e gli esempi tolgono ogni dubbio in merito al fatto che non degli ebrei semplicemente si tratta, bensì delle “istituzioni comunitarie ebraiche”. La prima e fondamentale di tali istituzioni è, ovviamente, lo Stato di Israele – che dal 2018 si è auto-denominato stato degli ebrei, dunque in termini confessionali e di apartheid (i non ebrei residenti in Israele, ossia i milioni di palestinesi, non sono cittadini come gli altri).
Val la pena ricordare almeno alcuni degli undici “esempi contemporanei di antisemitismo” fatti dall’IHRA per esplicitare il reale contenuto di quella famigerata “definizione operativa”:
-“Negare agli ebrei il diritto all’autodeterminazione, per esempio sostenendo che l’esistenza dello stato di Israele è una espressione di razzismo”. [Viceversa negare il diritto all’autodeterminazione dei palestinesi, essi stessi semiti, non è anti-semitismo perché ci sono, a proposito di razzismo!, i semiti di serie A e i semiti “sub-umani”.]
-“Applicare due pesi e due misure nei confronti di Israele richiedendo un comportamento non atteso da e non richiesto a nessun altro stato democratico” [esempio nostro: se ovunque le democrazie hanno legislazioni anti-terrorismo, perché Israele non potrebbe averne una che considera terroristi tutti i palestinesi e adotta nei loro confronti reclusione amministrativa, tortura ogni altro tipo di arbitrio? se gli Stati Uniti possono incenerire in un sol colpo decine di migliaia di iracheni con le bombe aerosol sulla strada da Kuweit City a Bassora, o prima centinaia di migliaia di giapponesi con le atomiche a Hiroshima e Nagasaki, perché non può farlo anche Israele?]
-“Fare paragoni tra la politica israeliana contemporanea e quella dei nazisti” – è vietato farlo anche se diversi ministri del governo Netanyahu hanno dichiarato le proprie simpatie per l’ideologia fascista, e perfino per il nazismo, e anche se le efferatezze dell’esercito e del regime carcerario sionisti mimano e perfino superano quelle dei nazisti.
Chiaro?
Ma il DDL Gasparri, un allievo del gerarca fascista Almirante, va oltre. E per non lasciare vie d’uscita a qualche magistrato, dirigente scolastico o rettore che fossero ancora attestati a difesa del diritto di criticare lo stato genocida, suprematista, razzista in questione, ecco il comma 2 dell’art. 2 del nuovo DDL, in cui si afferma di voler e dover “contrastare [tutte] le manifestazioni di antisemitismo, incluso l’antisionismo“.
Oh, finalmente siamo al punto! L’Italia dell’accoppiata Mattarella-Meloni va, dunque, al di là della stessa definizione operativa dell’IHRA, stabilendo apertamente che l’anti-sionismo è “anti-semitismo”. Con le pesanti conseguenze penali che ne derivano: il DDL Gasparri interviene sull’articolo 604-bis relativo alla “discriminazione razziale etnica e religiosa”, e include tra le fattispecie di reato la “negazione del diritto all’esistenza dello Stato di Israele” – per questo comportamento, la pena ordinaria (da 2 a 6 anni) è “aumentata fino alla metà”…
Né basta: la totale complicità con l’apparato di distruzione e di morte sionista è tale che il DDL-Gasparri arriva ad imporre l’obbligo di delazione in particolare a carico ai docenti delle scuole, nel caso in cui essi siano a conoscenza di lezioni o di comportamenti degli studenti a contenuto “antisemita”, e non si attivino a denunciare – vedi la denuncia dei Docenti per Gaza che riportiamo qui sotto.
Agli apparati culturali sionisti, già dominanti nei mass media italiani, vengono spalancate le porte di corsi di “formazione iniziale” e di “formazione continua” per militari, magistrati, pesonale di carriera prefettizia, forze di polizia, “docenti di ogni ordine e grado e docenti e ricercatori universitari” – per tutti costoro “lo studio della cultura ebraica e israeliana” (attenti: e israliana…) diventerà obbligatorio. Massimo sarà, poi, l’impegno statale nella prevenzione a cui sono chiamati di concerto i Ministeri della Difesa, della giustizia, dell’interno, dell’istruzione e della università e della ricerca.
Ce n’è abbastanza per mettere in moto una campagna di massa, un’iniziativa di lotta contro questa legge che intende mettere il bavaglio alla mobilitazione al fianco del popolo e della resistenza palestinese. Anche in questo caso la tendenza è internazionale, e richiede un coordinamento a carattere internazionale. Noi ci siamo!
E non è neppure il caso di aggiungere, crediamo, che la mobilitazione necessaria contro questo DDL dev’essere parte della ripresa della mobilitazione a sostegno della causa della liberazione palestinese, che non troverà certo soluzione con il piano Trump.
============
Qui di seguito la presa di posizione dei Docenti per Gaza e, per documentazione, il testo del DDL 1627.
DISEGNO DI LEGGE n. 1627
Art. 1.
(Adozione integrale della definizione operativa di antisemitismo dell’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto)
1. La Repubblica italiana, in attuazione della risoluzione 2017/2692 (RSP) del Parlamento europeo, del 1° giugno 2017, sulla lotta contro l’antisemitismo, adotta l’integrale definizione operativa di antisemitismo approvata nell’Assemblea plenaria dell’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA), svoltasi a Bucarest il 26 maggio 2016.
2. Ai sensi della definizione di cui al comma 1 e ai fini della presente legge, per « antisemitismo » si intende una specifica percezione degli ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni, di natura verbale o fisica, sono dirette verso le persone ebree o non ebree, i loro beni, le istituzioni delle comunità ebraiche e i loro luoghi di culto.
3. Le istituzioni della Repubblica, nel rispetto del principio di leale collaborazione, adottano misure per la prevenzione e la repressione delle manifestazioni di antisemitismo di cui al comma 2.
4. La Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si riunisce con cadenza biennale per analizzare la situazione dell’antisemitismo in Italia e per condividere le migliori pratiche.
Art. 2.
(Iniziative di formazione)
1. I Ministeri della difesa, della giustizia, dell’interno, dell’istruzione e del merito e dell’università e della ricerca promuovono corsi di formazione iniziale e progetti di formazione continua destinati ai militari, ai magistrati, al personale della carriera prefettizia, alle Forze di polizia, ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado e ai docenti e ricercatori universitari. I corsi e i progetti di cui al presente comma sono specificamente dedicati allo studio della cultura ebraica e israeliana e all’analisi di casi di antisemitismo, nonché, con specifico riferimento alle Forze di polizia, alla formazione in materia di redazione dei verbali di denuncia di atti di antisemitismo. A tale scopo, il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, adotta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, una « Guida pratica di lotta contro l’antisemitismo », contenente informazioni sulla legislazione vigente, indicazioni operative, modelli di verbali di denuncia e criteri per la definizione degli elementi costitutivi dei reati e delle circostanze aggravanti connesse a motivi di antisemitismo.
2. Il Ministro dell’istruzione e del merito istituisce, presso le scuole di ogni ordine e grado, corsi annuali di formazione rivolti agli studenti, al fine di favorire il dialogo tra generazioni, culture e religioni diverse, e di contrastare le manifestazioni di antisemitismo, incluso l’antisionismo. 3. All’attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 3.
(Prevenzione e segnalazione di atti razzisti o antisemiti in ambito scolastico e universitario e relative sanzioni)
1. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con i Ministri dell’università e della ricerca, dell’interno e della giustizia, sono definite le misure volte alla prevenzione e alla tempestiva segnalazione di atti a carattere razzista o antisemita nell’ambito scolastico e universitario, anche attraverso il coordinamento tra le istituzioni e le amministrazioni interessate.
2. Nei casi di violazione dei doveri di prevenzione e segnalazione di cui al comma 1, si applicano:
a) nei confronti del personale scolastico, le sanzioni di cui all’articolo 492 [censura, sospensione e la destituzione] del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
b) nei confronti dei docenti e ricercatori delle università, il procedimento disciplinare e le sanzioni di cui all’articolo 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Art. 4.
(Modifica al codice penale e disposizioni in materia di giustizia riparativa)
1. All’articolo 604-bis del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
« La stessa pena si applica qualora la propaganda, l’istigazione o l’incitamento si fondano, in tutto o in parte, sull’ostilità, sull’avversione, sulla denigrazione, sulla discriminazione, sulla lotta o sulla violenza contro gli ebrei, i loro beni e pertinenze, anche di carattere religioso o culturale, nonché sulla negazione della Shoah o del diritto all’esistenza dello Stato di Israele o sulla sua distruzione.
Per i reati commessi ai sensi del quarto comma, se l’offesa è recata con l’uso, in qualsiasi forma, di segni, simboli, oggetti, immagini o riproduzioni che esprimano, direttamente o indirettamente, pregiudizio, odio, avversione, ostilità, lotta, discriminazione o violenza contro gli ebrei, la negazione della Shoah o del diritto all’esistenza dello Stato di Israele, la pena è aumentata fino alla metà ».
2. Ai reati di cui all’articolo 604-bis del codice penale, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al capo II del titolo II del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di giustizia riparativa.
SOURCE:
![]()